Gentile Avvocato,
sono una ragazza di 21 anni e da due mesi mi sono lasciata con il mio fidanzato. Lui non ha mai accettato la mia decisione di lasciarci ed ogni sera, mi manda un sms della buonanotte all’ora esatta in cui rientro in casa la sera, come se fosse sotto casa mia a spiarmi. Questa situazione mi da fastidio e, con tutte le notizie di cronaca che ho sentito quest’estate, inizio anche ad aver paura. Come posso difendermi da questa situazione e soprattutto come faccio a farlo smettere? Se dovesse continuare posso denunciarlo? Grazie tanto per il suo consiglio.
Eleonora, Brindisi.
Cara Eleonora,
i fatti di cronaca non devono, a mio avviso, generale uno stato di allarmismo eccessivo. E’ vero che le vittime delle c.d. “molestie assillanti” sono prevalentemente donne che si trovano a dover subire atti persecutori da ex fidanzati, colleghi od anche semplici conoscenti che vorrebbero intraprendere una relazione sentimentale con la propria vittima o che non accettano di essere stati lasciati. Tuttavia, non tutti gli innamorati tenaci possono essere confusi per “stalker”.
Giuridicamente per stalking si intende la condotta di un individuo che, ossessivamente e reiteratamente, pone in essere un vero e proprio accanimento persecutorio nei confronti della vittima, mediante tentativi di comunicazioni indesiderate, appostamenti, pedinamenti, intrusioni illecite nella vita privata, danneggiamenti di cose, fino ad arrivare alla violenza fisica sulla vittima. La condotta dello stalker, per essere giuridicamente rilevante, deve superare i limiti della normale tollerabilità, facendo nascere nella vittima una durevole percezione di angoscia, che pregiudica l’ordinario stile di vita, come il cambiamento di abitudini, di lavoro, di numero di telefono, di casa o città. Lo stalking ai fini della perseguibilità deve essere attuato in maniera cosciente, intenzionale e ininterrotta, occorre cioè che permanga per un intervallo di tempo apprezzabile tale da ingenerare nel perseguitato uno stato di apprensione e timore per la propria incolumità.
In base alla nuova normativa introdotta dal “decreto sicurezza” approvato con D.L. n. 11/2009 e convertito nella Legge 23 aprile 2009 n. 38, la vittima può sporgere querela entro sei mesi dal compimento degli atti persecutori.
Nel suo caso, per il momento non credo vi siano i presupposti per una denuncia, in quanto la condotta del suo ex fidanzato si limita di fatto all’invio di sms “della buonanotte”, (anche se, la coincidenza dell’orario del ricevimento del sms con il suo rientro a casa, è sicuramente strana), tuttavia, cosa diversa sarebbe se il contenuto degli sms fosse minaccioso o molesto. Se il suo ex fidanzato dovesse diventare più insistente, invece, le consiglio di richiedere l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza che provvederanno ad ammonire oralmente il suo ex fidanzato invitandolo a tenere una condotta conforme alla disciplina normativa che prevede una pena da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Avv. Alessandra Aimi