Studio Legale Aimi

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Codice della Strada, decurtazione punti

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Gentilissimo Avvocato,

mi complimento per la rubrica e la competenza e pongo alla Sua attenzione la seguente problematica: ho impugnato davanti al Giudice di Pace un verbale di violazione alle norme del codice della strada, ma mi sono dimenticato di fare la comunicazione obbligatoria dei dati personali e della patente del conducente/trasgressore, per la decurtazione dei punti prevista dall’art. 126 bis del codice della strada, che, secondo quanto riportato nel verbale, avrei dovuto fare entro 60 giorni dalla sua notificazione. Nel verbale è anche precisato che in caso di mancata comunicazione è applicata la sanzione pecuniaria di € 263,00. Posso fare qualcosa per evitare la sanzione pecuniaria?

Angelo, Roma

 

Caro Angelo, la ringrazio per i complimenti e la tranquillizzo immediatamente sulla suo timore, in quanto in pendenza del procedimento giurisdizionale instaurato innanzi al Giudice di Pace, non è tenuto a fare la dichiarazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Il verbale da lei impugnato si riferisce, presumibilmente, ad un’asserita infrazione per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente e l’asserita infrazione non è stata contestata immediatamente, per cui non è stato individuato il trasgressore.

In questi casi, ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada, come è specificato nel verbale da lei impugnato, il proprietario del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, a cui è notificato il verbale quale responsabile in solido, è obbligato a comunicare i dati personali e della patente del conducente/trasgressore entro 60 giorni dalla notificazione del verbale; in caso di omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo, è prevista la sanzione pecuniaria di € 263,00.

Tuttavia, come ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2005, “in nessun caso il proprietario è tenuto a rilevare i dati personali e della patente di guida del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.

Se nonostante ciò le fosse inflitta la sanzione per la mancata comunicazione ex art. 126 bis codice della strada (cosa che può accadere), potrebbe impugnare il relativo verbale o dinanzi al Prefetto (procedimento amministrativo) o dinanzi al Giudice di Pace (procedimento giurisdizionale), deducendo la pendenza del procedimento giurisdizionale avverso il verbale presupposto.

In tali casi, la consolidata giurisprudenza del Giudice di Pace, in ossequio alla citata sentenza della Consulta, ha accolto il ricorso.

Avv. Alessandra Aimi