Overbooking

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Gentile Avvocato,

è un anno che aspetto le vacanza e tra pochi giorni parto per il Messico, dove raggiungo degli amici che hanno avuto un bruttissimo episodio, arrivati all’aeroporto per alcuni di loro non c’erano più posti sull’aereo ed hanno dovuto aspettare il giorno dopo per partire con un'altra compagnia. I miei amici sono tutti arrivati a destinazione, manco solo io e poi iniziamo un tour per il Messico. E se all’aeroporto capita la stessa cosa a me? Cosa devo fare? Giovanni.

 

Caro Giovanni,

la sua è una paura fondata e comune a molti viaggiatori che finché non decolla l’aereo non sono certi che la loro vacanza sia iniziata. Da qualche tempo, le compagnie aeree, ma anche gli alberghi, accettano prenotazioni in soprannumero per non rischiare di lasciare posti vuoti e per cautelarsi contro le rinunce dell’ultima ora. Così anche se sul biglietto aereo regolarmente acquistato è scritto che la partenza avverrà in un giorno e in un ‘ora precisa, una volta giunto in aeroporto, il turista apprende che non c’è più posto e non si può salire a bordo. Questa tipo di pratica, che tiene conto solo della convenienza economica degli operatori commerciali a danno degli utenti, si chiama overbooking (in inglese, “sovraprenotazione”). Il fenomeno risulta attualmente disciplinato dal regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261, di immediata applicazione negli stati membri, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, che ha abrogato il precedente regolamento CE 295/1991. Nel nostro paese l’organo incaricato dell’applicazione del regolamento comunitario e delle irrogazione delle sanzioni per le violazione del regolamento è l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile).

L’art. 2 del regolamento definisce il negato imbarco con il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni, salvo che non vi siano ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati.

Occorre ben distinguere la disciplina dell’overbooking dal ritardo e dalla cancellazione del volo. Infatti, il ritardo è da ricondurre all’inesatto adempimento dell’obbligazione di trasporto che viene esplicata con condizioni temporali diverse rispetto a quelle pattuite, mentre, la cancellazione costituisce un inadempimento totale del vettore che non fornisce la prestazione che gli era stata richiesta. Nel caso di overbooking, invece, si è di fronte ad una responsabilità oggettiva del vettore che ha venduti consapevolmente un numero maggiore di posti da quelli disponibili. In caso di overbooking il vettore deve immediatamente versare una compensazione pecuniaria al passeggero e prestare loro l’assistenza necessaria (consistente in vitto, alloggio e nella possibilità di comunicare via fax o telefono) offrendo loro o il rimborso del biglietto, qualora il passeggero non abbia più interesse alla effettuazione del volo e un volo verso la destinazione di partenza, ovvero, l’imbarco sul primo volo alternativo verso la destinazione finale, a condizioni comparative, od ancora, l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in una data confacente alle esigenze del passeggero.

Sotto il profilo risarcitorio l’overbooking tende ad essere regolato come le due fattispecie del ritardo e della cancellazione del volo. Per cui, in caso di overbooking, il danno andrà ricondotto al danno da cancellazione del volo laddove non venga proposto al passeggero l’imbarco su di un volo successivo, mentre sarà ricondotto a danno da ritardo ovvero semplice inadempimento, laddove il tempo del volo successivo sia sproporzionato rispetto a quello medio o il passeggero usufruisca di livelli di comfort ed eleganza inferiori a quelli acquistati.

 

Avv. Alessandra Aimi