Caro Avvocato,
la mia casa è sempre stata rumorosa perché vivo in una zona della città molto trafficata e tutto il giorno è un continuo di clacson e motori accesi ma la notte è sempre stata più o meno tranquilla. Se non fosse che qualche anno fa hanno aperto un bar, sala giochi proprio sotto casa mia e da quel momento non ho praticamente più dormito. Abitando al secondo piano, sono costretta a tenere le finestre chiuse la notte per attenuare gli schiamazzi. Con mio marito stiamo pensando di cambiare casa perché non riusciamo più a sopportare tutto questo rumore, di giorno il traffico la notte gli schiamazzi, insomma, la nostra vita sta diventando un inferno. Cosa mi consiglia? Antonella ’55.
Cara Antonella,
comprendo quanto sia difficile vivere in zone particolarmente rumorose e quanto l’idea di cambiare casa, sembra essere la soluzione ad ogni problema piuttosto che affrontare la questione nelle aule giudiziali.
Occorre innanzitutto fare una differenza sostanziale tra il disturbo causato dal rumore del vicinato - che avviene nella sfera di pochi metri da voi e dove l’interesse giuridicamente tutelato è la salute della singola persona la quale nell’istante in cui sente il rumore percepisce soggettivamente il disturbo – e, l’inquinamento acustico - che riguarda tutto il territorio circostante e dove l’interesse tutelato è la salute della collettività sulla base di parametri oggettivi calcolati in un lasso di tempo lungo ed in punti diversi della stessa area.
Nel suo caso affronterò esclusivamente la problematica del rumore del vicinato, che mi sembra essere quello che la disturba maggiormente. Sono sostanzialmente due le strade che può percorrere per risolvere la questione una ordinaria e l’altra amministrativa.
Nella prima, viene applicata la normativa prevista dall’art. 844 c.c. per cui: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”. La questione viene presentata innanzi al Tribunale, ove un Giudice valuterà, con l’ausilio di consulenti tecnici, se la soglia della normale tollerabilità è stata superata nel caso concreto, con riguardo anche alla condizione dei luoghi. Una volta accertata dal Giudice l’intollerabilità del rumore, il Giudice potrà imporre al danneggiante o il pagamento di un’indennità/risarcimento del danno o la cessazione dell’immissione oppure l’adozione di particolari accorgimenti per diminuire l’immissione fino a renderla tollerabile. La giurisprudenza civile è ormai consolidata nel ritenere che il rumore immesso non deve eccedere il rumore di fondo di oltre 3dB, limite di normale tollerabilità.
Nella seconda strada, quella amministrativa, viene richiesto l’intervento della Pubblica Amministrazione, cioè del Comune, il quale attraverso l’organo di controllo l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) verifica il tipo ed il livello del rumore. Il fondamento della regolamentazione amministrativa italiana per il rumore del vicinato è la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995, che ha originato una serie di decreti attuativi tra cui i D.P.C.M. 14/11/97 per le immissioni di rumore nelle abitazioni che stabilisce i “valori limite differenziali di immissione” 5 dB di giorno e 3 dB di notte, limiti che si applica soltanto alle immissione del rumore delle attività lavorative e non si applicano al rumore di vicinato nei casi di attività non lavorative (ad es. domestiche, sportive ecc).
Pertanto, nel suo caso, essendo l’immissione di rumore proveniente da un’attività lavorativa, lei potrebbe sia richiedere l’intervento del Comune, che adire direttamente alle sedi giudiziali competenti.
Avv. Alessandra Aimi